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Indennità covid 19

Indennità Covid 19: quando i sussidi privati rientrano nel reddito

L’Agenzia delle Entrate interviene a proposito delle indennità assistenziali Covid 19. Secondo quanto dispone, le somme erogate dagli enti previdenziali privati non possono essere ricondotte ad alcuna forma di reddito e pertanto non hanno rilevanza a fini fiscali. La loro natura è determinante per stabilire quale trattamento applicare, come indicato nella risposta all’interpello n. 395/2020. 

Indennità Covid 19: la rilevanza dei sussidi privati

A scrivere all’AdE è un Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza di diritto privato. Durante la pandemia, ha statuito un sussidio ‘una tantum’ come indennità assistenziale straordinaria per qualunque iscritto che, a causa del contagio:

  • sia stato ricoverato presso un centro ospedaliero;
  • o, successivamente a una prescrizione della competente autorità sanitaria, sia stato in isolamento domiciliare o quarantena obbligatoria.

In qualità di sostituto d’imposta, l’Ente si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere il trattamento da applicare alle indennità Covid 19 ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. 

Distinzione sulla base dell’art. 6 del TUIR

In risposta, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che le somme non risultano rilevanti ai fini fiscali, poiché non sono associabili ad alcuna categoria di reddito; i chiarimenti li formula sulla base dell’art. 6 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). A secondo del testo normativo e dei precedenti documenti di prassi, è consentita una distinzione: 

  • se le prestazioni assistenziali vengono corrisposte da associazioni private di assistenza e previdenza in maniera occasionale in favore dei rispettivi iscritti per danni a immobili adibiti a studio professionale o prima abitazione provocati da calamità naturali, le somme non sono configurabili in alcuna categoria reddituale
  • se occorre una perdita retributiva per il periodo di inabilità compensata da un’indennità integrativa o sostitutiva, in ottica fiscale gli importi vanno considerati come redditi appartenenti alla medesima categoria di quello sostituito o perduto. 

Le due indennità assolvono a un differente scopo: nel primo caso fungono da sostegno, nel secondo colmano, invece, una lacuna.