I contribuenti in regime forfettario non deducono gli oneri personali dal reddito dell’attività e non detraggono dall’imposta sostitutiva su di esso liquidata, né godono della detrazione per familiari a carico. Gli sgravi in questione – sancisce il legislatore – sono riconosciuti ai fini IRPEF; mentre chi presta attività in regime forfettario è soggetto ad imposta sostitutiva dell’Irpef, addizionali ed IRAP.
In tale casistica – riporta il portale InvestireOggi.it, in risposta ad un lettore – potrà avere luogo la detrazione per familiari a carico solo entro certe condizioni. Ovvero devono percepire anche altro reddito IRPEF su cui è liquidato l’imposta.
Detrazione per familiari a carico: non può essere liberamente ripartita
Secondo pure le istruzioni ministeriali al Modello 730/2020, la detrazione per familiari a carico non può essere liberamente ripartita tra i genitori. Nella fattispecie, è previsto che se non sono legalmente ed effettivamente separati il carico vada ripartito nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia, mamma e papà hanno la facoltà di decidere, di comune accordo, di attribuire l’intero carico a chi possiede il reddito più elevato. Ciò per scongiurare che il beneficio tributario non sia fruibile per incapienza, in tutto o in parte, dal genitore con le entrate più basse.
Inammissibile per l’Agenzia delle Entrate
La materia è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 69/E del 2019. In applicazione della puntualizzazione fornita in tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato un caso pratico. In siffatta occasione, ha ritenuto inammissibile il 110% delle detrazione per figli a carico alla moglie insegnante in quanto è quella risultata con il reddito inferiore.
Dunque, lo stesso lettore non ha accesso alla detrazione poiché è nel regime forfettario; mentre la moglie può trarne beneficio esclusivamente per la propria metà. In definitiva, entrambi i coniugi perdono il 50% dell’agevolazione.