In tema di rimborso del credito Iva derivante dalla cessazione dell’attività vige il termine di prescrizione ordinario decennale e non quello biennale, attuabile in via residuale e sussidiaria, solamente in mancanza di precise direttive. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17495/2020.
Credito Iva prescrizione: la Corte di Cassazione accoglie il ricorso
Nella stessa sentenza si legge che il diritto al rimborso spetta pure in caso di omessa presentazione del quadro VR; ciò purché il contribuente cessato abbia esposto il credito Iva a rimborso nella dichiarazione annuale, poiché configura già formula esercizio del diritto.
La vicenda è stata portata all’attenzione della Corte Suprema dalla titolare di una ditta individuale, cessata il 31 dicembre 2005. Nel quadro RX della dichiarazione Mod. Unico 2001 ha presentato la richiesta di rimborso del credito Iva, tuttavia respinta. Perciò ha provveduto a impugnare il diniego, trovando l’accoglimento della CTP; la CTR ha, invece, ripreso la sentenza di primo grado e accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
A sostegno della posizione presa, la CTR ha asserito che la contribuente aveva compilato tardivamente il quadro RX4 tra quelli da portare in compensazione. L’istanza di rimborso era stata inoltrata oltre il termine biennale.
Di conseguenza, la contribuente ha avanzato ricorso in Cassazione, censurando la sentenza d’appello che aveva escluso il rimborso del credito. Gli ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza, cassato la sentenza impugnata e confermato l’originario ricorso.
L’orientamento consolidato
Nella sentenza il Collegio di legittimità ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la domanda di rimborso del credito d’imposta vada considerata già avanzata con la corrispondente compilazione della dichiarazione annuale RX4.
Riguardo al termine prescrizionale, la Cassazione ha affermato in più occasioni che il credito Iva esposto dal contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale. L’istanza non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità per dare avvio al procedimento di esecuzione.