Con la Circolare n. 27 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli esempi di calcolo e tabelle su come quantificare l’IRAP da corrispondere a saldo e, laddove sia inferiore alla prima rata di acconto, sulla possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione ovvero azzerare la differenza a credito.
Chi ha diritto all’esenzione IRAP
Alla luce della situazione di crisi connessa alla pandemia da Coronavirus, l’art. 24 del Decreto Rilancio ha previsto che le imprese con un volume di ricavi pari o inferiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un volume di compensi corrispondente sono esentati dal versamento:
- del saldo dell’IRAP inerente al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per tale lasso di tempo, il versamento dell’acconto, scisso nelle rate previste legislativamente;
- della prima rata, del 40 per cento (o del 50 per particolari categorie di soggetti espressamente previste dalla normativa in vigore), dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020.
L’importo della prima rata è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da corrispondere a saldo per il 2020.
Se vige il metodo “previsionale”, il contribuente è tenuto a versare:
- un secondo acconto del 60% (o, se applica gli ISA, del 50%) della complessiva imposta presumibilmente dovuta;
- l’eventuale saldo da misurare al netto del primo acconto “figurativo” (del 40% o, se applica gli ISA, del 50%) e del 2° acconto realmente corrisposto.
Il contribuente che si avvale del metodo “storico” ha l’onere di corrispondere per il 2020:
- il secondo acconto, del 60% (o, se applica gli ISA, al 50%);
- l’eventuale saldo da calcolarsi al netto del 1° acconto “figurativo”, del 40% (o, se applica gli ISA, al 50%), e del 2° acconto realmente corrisposto.
Ad ogni modo, il primo acconto “figurativo” da togliere non può superare il 40% (o il 50%) dell’importo dovuto complessivamente a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il periodo d’imposta 2020, in linea generale calcolato secondo il metodo storico, purché esso sia pari o inferiore all’ammontare effettivamente dovuto.
Metodo “previsionale”
Ipotizzando, dunque, che un contribuente non sia tenuto ad applicare gli ISA e ricorra al metodo “previsionale”, se l’IRAP:
- per il 2019 è di 1.000 euro;
- effettiva per il periodo d’imposta 2020 è di 200 euro;
- che si presume di dover corrispondere per il periodo d’imposta 2020 è di 800 euro;
- versata a titolo di secondo acconto per il 2020 risulta di 480 euro
in tal caso, il primo acconto “figurativo” da togliere dall’imposta dovuta di 200 euro è pari a 80 (il 40 per cento di 200). La dichiarazione IRAP evidenzierà così un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
Metodo “storico”
Qualora, invece, un contribuente non sia tenuto ad applicare gli ISA e ricorra al metodo “storico”, se l’IRAP:
- per il 2019 è di 1.000 euro;
- effettiva per il periodo d’imposta 2020 è di 200 euro;
- versata a titolo di secondo acconto per il 2020 risulta di 600 euro
in tal caso, il primo acconto “figurativo” da togliere dall’imposta dovuta di 200 euro è pari a 80 (il 40 per cento di 200). La dichiarazione IRAP evidenzierà così un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].