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Bonus prima casa

Bonus prima casa: ritardi mutuo fanno decadere il diritto?

Il bonus prima casa resta valido se i ritardi imputabili alle relative operazioni di vendita sono correlati alla pandemia da Covid-19. È quanto stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta dell’11 settembre 2020 all’interpello numero 345.

Difatti, il decreto Liquidità prevede una sospensione degli adempimenti fino al 31 dicembre 2020. In tale manovra figura pure la scadenza di un anno per la cessione dell’immobile in precedenza acquistato. I termini ripartono dal 1° gennaio 2021. 

Bonus prima casa: ritardi legati al Covid-19

Il caso pratico vede protagonista un contribuente che ha acquistato casa con:

  • pagamento effettuato il 16 maggio 2019;
  • consegna delle chiave avvenuta il 1° luglio 2019. 

L’istante ha quindi accettato un’offerta subordinata alla condizione sospensiva da parte della futura acquirente della concessione, entro il 16 marzo 2020, del mutuo bancario. Il termine ha poi ricevuto la proroga al 4 aprile 2020, anche se non è stato comunque possibile ottenere la risposta nei tempi concordati, date le restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria.

Nello specifico, l’istituto di credito non ha avuto modo di esaminare la sostenibilità del finanziamento richiesto a causa delle limitazioni degli spostamenti. Alla luce di ciò l’istante chiede se sia possibile estendere il termine di ulteriori 12 mesi ed arrivare a 24 mesi complessivi. 

Termini sospesi

L’Agenzia delle Entrate risponde citando la sospensione degli adempimenti indicata dal decreto Liquidità, tra cui figurano anche quelli del bonus prima casa. In base all’art. 24, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre del 2020, i termini sono sospesi.

Poiché l’appartamento in oggetto è stato acquistato il 16 maggio 2019, l’iter di vendita si sarebbe dovuto completare il 16 maggio 2020. Tale data rientra, tuttavia, nel caso previsto dal DL e perciò rientra nella sospensione. In definitiva, i termini riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio del 2021.