Con la risposta all’interpello n. 505 del 29 ottobre 2020, il Fisco fornisce delucidazioni utili in merito alla compilazione corretta della fatturazione elettronica. Nella fattispecie, si dà il significato di “numerazione progressiva”.
Fatturazione elettronica: l’interrogativo dell’istante
L’istante ha intenzione di adottare un sistema che eviti di esporre a collaboratori e clienti informazioni sul numero complessivo di fatture emanate. Più esattamente, al fine di garantire univocità e progressività dei documenti, ha deciso di inserirvi all’interno il giorno di emissione, seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale. A tale proposito, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se la numerazione parziale giornaliera sia considerabile progressiva pur comprendendo cifre esadecimali.
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo. Secondo la legge in vigore, la fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni:
- la data di emissione;
- un numero sequenziale, con una o più serie, che identifiche il documento in maniera univoca.
La risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 definisce compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione della normativa qualunque tipologia progressiva che assicuri l’identificazione univoca, se del caso, pure attraverso riferimento alla data della fattura stessa.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate considera la soluzione proposta dall’istante difficilmente attuabile. La data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), celebre per definizione esclusivamente dopo il medesimo invio e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data riportata nell’apposito campo della fattura.
La lacuna
Sebbene sembri congrua a garantire la univocità e la progressività, l’ipotizzata numerazione esadecimale non sembra adatta al rispetto della sequenzialità, condizione dettata dalla direttiva europea, nel periodo mensile o annuale. Difatti, è possibile che in alcuni giorni non venga emessa nessuna fattura e, pertanto, si verifichi un “salto data”. Premesso ciò – conclude l’AdE – il sistema numerico prospettato dall’istante presenta delle carenze applicative. Non garantisce infatti il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.