Il mese di dicembre è un periodo particolarmente atteso da milioni di italiani, dipendenti privati e pubblici. In questo mese infatti viene loro corrisposta la tredicesima o gratifica natalizia.
Versamento tredicesima
Il versamento della tredicesima non è, tuttavia, uguale per tutti i lavoratori dipendenti. Difatti, mentre per i privati l’erogazione della somma è concordata dal CCNL di appartenenza, quella dei pubblici è stabilita dalla legge italiana, nella fattispecie dal d.l. 350/2001. Attraverso il portale Noipa, tutti i dipendenti del settore pubblico hanno modo di conoscere in anticipo quando arriverà sul cedolino stipendio di dicembre.
Il riconoscimento della gratifica natalizia presenta una diversa calendarizzazione per i vari operatori. Secondo quanto stabilito da NoiPA, l’elaborazione per il pagamento solitamente avviene:
- per il personale del comparto scuola, esclusivamente con riferimento ai contratti temporanei e supplenti, con una emissione speciale;
- per i vigenti, si elabora la tredicesima con l’ultimo cedolino di stipendio dell’anno;
- infine, per il personale non più in servizio (causa collocamento a riposo, dimissioni, ecc.) l’elaborazione per il pagamento della 13esima procede con l’ultimo cedolino di stipendio spettante.
Al momento Noipa non ha ancora provveduto a rilasciare un comunicato ufficiale su quando la gratifica natalizia verrà pagata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, è ugualmente possibile effettuare alcune stime sui tempi di accreditamento dello stipendio di dicembre.
Come calcolarla
Di norma l’accredito sul conto dei dipendenti pubblici è previsto per il 23 di ciascun mese, salvo per l’ultimo cedolino dell’anno, anticipato di qualche giorno così da consentire a ciascun dipendente di ricevere la retribuzione più la tredicesima, prima delle feste natalizie. Intorno alla metà di dicembre la si corrisponde:
- al personale gestito dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa;
- agli insegnanti delle scuole materne ed elementari;
- ai supplenti temporanei;
- per il restante personale statale, docenti, ecc.
Per il calcolo occorre tenere conto di:
- ogni giorno effettivamente lavorato;
- dei periodi che danno accesso alla tredicesima, come congedo matrimoniale, infortunio e malattia (entro i limiti del periodo), maternità, riposo e ferie;
- dei periodi che non danno diritto alla tredicesima, come aspettativa non retribuita, assenza dal lavoro non giustificata, congedo parentale, malattia bambino, permessi non retribuiti, sciopero.
La tredicesima dipende dalla retribuzione globale percepita nell’anno considerato e solitamente corrisponde ad 1/12 del totale, riconosciuta anche se il lavoratore ha prestato servizio per meno di 12 mesi. Per i part-time è invece misurata in proporzione a quanto lavorato in rapporto a quelli full-time.