Per avere accesso al Superbonus 110% è essenziale la detenzione o il possesso dell’immobile sulla base di un idoneo titolo. Tale condizione deve sussistere nel momento in cui partono i lavori o è sostenuta la spesa, se antecedente. La data del via deve provenire dai titoli abilitativi, se previsti, ossia da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Superbonus 110%: chi ne ha diritto
All’incentivo hanno diritto pure i familiari del detentore o del possessore del fabbricato, quali:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo;
- il componente dell’unione civile;
- i conviventi di fatto (c.d. “more uxorio”).
Il beneficio è garantito purché tali soggetti sostengano realmente i costi per la realizzazione degli interventi e siano rispettate precise condizioni.
Come abbiamo già indicato, tra chi è ammesso al Superbonus 110% rientra pure il convivente di fatto o more uxorio, purché le medesime condizioni siano rispettate. Dal punto di vista giuridico, questa categoria è regolamentata dalla legge n. 76/2016, più comunemente nota col nome di “Legge Cirinnà”, che disciplina inoltre le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Secondo la suddetta normativa, la “convivenza di fatto” è quella formata tra due persone maggiorenni, stabilmente unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale coabitanti ed aventi abituale dimora nel medesimo Comune.
Analogamente a quanto previsto oggi per i familiari e i coniugi, la legge dispone poi i diritti di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario e di assistenza. In aggiunta, il convivente superstite ha riconosciuto soggiorno, per un determinato lasso temporale, nonché la successione nel relativo contratto di locazione dell’immobile di comune residenza, nel caso di morte del locatore o di suo recesso dal contratto.
La disciplina per il convivente
Il legislatore riconosce pertanto ai conviventi di fatto una specifica rilevanza giuridica, contemplando anche i benefici fiscali per i lavori sulla abitazione, nel rispetto di tutti gli altri requisiti sanciti.
In altre parole, il convivente more uxorio non proprietario dell’abitazione ha modo di accedere al superbonus 110% pure per i costi sostenuti per interventi effettuati su uno degli immobili di proprietà dell’altro convivente nelle quali si esplica il rapporto, anche se diverso dalla prima casa della coppia (si legga a tal proposito la Risoluzione n. 64/E del 2016 con riferimento al bonus ristrutturazione). Ricordiamo che la convivenza di fatto deve essere attestata dai registri anagrafici del Comune o da autodichiarazione dei soggetti coinvolti.