Le società tra professionisti possono essere costituite in società di persone ma anche in cooperative o di capitali. Dunque, sono ammesse le varie forme giuridiche previste. In base alla veste designata, il venir meno della pluralità dei soci potrebbe provocare lo scioglimento della compagnia e la conseguente rimozione dalla sezione speciale dall’albo di appartenenza.
Società tra professionisti: la normativa in vigore
La legge 183 del 2011 all’art. 10 permette la costituzione di società tra professionisti (STP), secondo i modelli individuati dai titoli V e VI del Codice Civile. Pertanto, appartengono alle tipiche società regolate dal testo normativo e, in quanto tali, sono soggette integralmente alla disciplina del modello prescelto. Le indicazioni hanno trovato conferma in diversi documenti emanati dall’Agenza delle Entrate.
In ogni caso, la fondazione di una STP deve rispettare determinati requisiti. Nella fattispecie:
- la denominazione sociale, formata in qualunque modo, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti;
- l’esercizio dell’attività da parte dei soci è in forma esclusiva;
- l’ammissione in veste di soci è ammessa unicamente per professionisti iscritti ad albi, ordini e collegi, anche in sezioni differenti, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’UE, purché in possesso di conforme titolo di studio, e/o non professionisti, in merito alle sole prestazioni tecniche o finalità di investimento.
Le conseguenze variano in base alla forma giuridica
L’elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo, ma queste sono le caratteristiche principali che definiscono una società tra professionisti. Un aspetto oggetto di dibattito concerne la pluralità dei soci. Ebbene, le conseguenze differiscono in base alla forma giuridica conferita.
La condizione non è fondamentale, ma è obbligatorio che, qualora rimanga un singolo socio, egli sia un professionista iscritto all’albo di appartenenza e che la società tra professionisti operi unicamente come S.p.A. o S.r.l. Il discorso muta per le società di persone. In tal caso, per evitarne lo scioglimento è necessario ricostituirne la pluralità entro 6 mesi.