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ragazzo lavora in smart working sul tavolo della cucina

Smart working, più diritti per i lavoratori con figli: a quali condizioni

Laddove possibile, lo smart working sarà concesso al 100 per cento. È questa, in estrema sintesi, la principale disposizione contenuta nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che, nelle zone rosse del Paese, prevede il lockdown. Come ribadito dal premier Giuseppe Conte, l’esempio deve essere fornito dalla Pubblica Amministrazione, ma resta fortemente raccomandato anche ai soggetti privati. In particolare le PA avranno il compito di garantire le più elevate percentuali possibili di lavoro agile, compatibile con le potenzialità organizzative, la qualità e l’effettività del servizio corrisposto. 

Con la chiusura degli istituti scolastici per le attività didattiche in presenza dalla scuola media inferiore in poi, lo strumento dello smart working assume rilevanza cruciale per i genitori degli studenti. Il decreto Rilancio amplia, infatti, la platea dei beneficiari, riguardando i lavoratori costretti a rimanere a casa per prendersi cura dei figli in didattica a distanza. Lo prevede l’art. 22 del Decreto Legge n. 137 del 2020, sottolineando che il diritto fa riferimento a chi presta attività lavorativa con figli fino a 16 anni di età. In altre parole, la misura va a tutelare i genitori che hanno in affido i figli al massimo 16enni. 

Smart working: a chi è indirizzato il decreto Rilancio

Le disposizioni indicate nel decreto Rilancio riguardano dunque tutto il personale dipendente con figli a casa da scuola. In cosa ciò si traduca è presto detto. Costoro hanno la facoltà di presentare al proprio datore di lavoro la domanda per svolgere le mansioni a distanza, compatibilmente con la prestazione in essere. Il datore dovrà necessariamente accettare. Difatti, il rifiuto non è una eventualità contemplata dal legislatore. La novità è in vigore dallo scorso 29 ottobre e varrà fino alla fine dell’anno in corso. Sulla base degli sviluppi della pandemia, il Governo assumerà le decisioni in merito. 

Al di là dell’attività didattica del figlio, il decreto legge dà modo di poter fruire dello smart working anche per il periodo di quarantena del figlio convivente con meno di 16 anni e non più 14. Tuttavia, affinché ciò sia conforme al quadro normativo servirà l’autorizzazione data dall’Azienda Sanitaria Locale (Asl) territorialmente competente successivamente a contatto intercorso:  

  • all’interno del complesso scolastico;
  • presso strutture frequentate regolarmente per seguire lezioni linguistiche e musicali;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motoria in strutture quali palestre, centri sportivi, piscine, circoli sportivi, sia privati che pubblici. 

Smart working o congedo retribuito 

I lavoratori che non hanno modo di beneficiare dello smart working hanno il diritto al congedo Covid-19. L’assenza è retribuita dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) al 50 per cento, fino al 31 dicembre 2020. 

A differenza dello smart working, il congedo retribuito del prestatore d’opera è riconosciuto per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente di età inferiore a 14 anni. Ciò purché il contagio sia avvenuto nell’edificio scolastico, pertanto con esclusione degli altri contesti. Di conseguenza, occorrerà che l’istituto accerti e sancisca l’isolamento. 

Il congedo è altresì riconosciuto per il periodo corrispondente allo stop dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 14 anni (ipotesi non prevista dalla norma precedente). È imprescindibile comunque che l’altro genitore dichiari all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di non godere del medesimo beneficio, in quanto il congedo è riconosciuto alternativamente ai genitori. È invece negato se uno di loro lavora già in modalità smart working oppure non lavora affatto, per cui può stare a casa ad accudire i figli.  

Nei casi sopra illustrati il congedo consisterà in una aspettativa non retribuita, con il divieto di licenziamento, diretto alla conservazione dell’occupazione. Non è, a propria volta, previsto pure il riconoscimento di contribuzione figurativa.

Casi di incompatibilità

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha, inoltre, sottolineato quali assenze sono da ritenersi compatibili con la richiesta di aspettativa o congedo per genitori di figli con età pari o inferiore ad anni 15 in quarantena o in didattica a distanza. Più precisamente, se l’altro genitore è assente a causa di:

  • aspettativa non retribuzione;
  • congedo straordinario;
  • ferie;
  • malattia;
  • parziale riduzione dell’orario di lavoro con integrazione salariale;
  • permessi per disabili. 

La compatibilità verrà a mancare laddove l’altro genitore sia disoccupato, inoccupato, in congedo paternale o di maternità goduto nelle stesse giornate da parte dell’altro genitore per lo stesso figlio o nella circostanza di integrazioni salariali con sospensione della attività professionale.