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Multe: come si impugnano? Ecco cosa c’è da sapere!

Multe, ecco come si impugnano. Se le Forze dell’Ordine ci contestano una contravvenzione alle norme contenute nel Codice della Strada, e riteniamo ingiusta la decisione, val la pena impugnarla. In genere i termini contravvenzione e multa sono utilizzati come sinonimo anche se, da un punto di vista tecnico, è più corretta la prima. Per ricorrere in giudizio contro il provvedimento assunto a nostro sfavore ci sono tre rimedi.

Il primo ha carattere amministrativo. Tutti le azioni che lamentano una violazione del codice stradale ammettono un doppio ordine di ricorsi:

  • amministrativo;
  • giurisdizionale.

Multe: ricorso amministrativo

Le due opzioni sono alternative. Partendo dalla prima, il Prefetto territorialmente competente ha voce in capitolo per quanto riguarda il ricorso amministrativo gerarchico. Esso può essere inviato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnato direttamente presso la sede competente della Prefettura.

Inoltre, è possibile presentarlo a mano al Comando della Polizia Municipale da cui il verbale è partito, che a sua volta lo trasmetterà al Prefetto. Infine, può essere spedito tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il termine per appellarsi alla sanzione è di 60 giorni, dalla notifica del verbale o, se avvenuta immediatamente, dalla data di contestazione della violazione.

Ricorso giurisdizionale

Il ricorso giurisdizionale è da avanzare al Giudice di Pace, competente per territorio, entro 30 giorni dalla avvenuta contestazione o dell’infrazione. Va inoltrato a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R oppure depositato a mano presso la cancelleria dell’ufficio del Giudice. È presentabile di persona senza assistenza di un legale ma dato il tecnicismo delle questioni trattate, è opportuno rivolgersi ad un avvocato. 

Ricorso in autotutela

Infine, la contestazione della contravvenzione può avvenire, in autotutela, presso il Comando di Polizia stesso che ha redatto il verbale. Ciò è consigliabile unicamente nel caso in cui il documento contenga una valutazione erronea del fatto contestato, vizi di forma o di procedura. Altrimenti, sarà ben difficile che l’organo accertatore annulli la sanzione.