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Lotteria degli scontrini: cosa rischia l’esercente che non partecipa

La lotteria degli scontrini l’abbiamo finora analizzata dal punto di vista dei consumatori, tuttavia c’è anche un altro versante, quello degli esercenti. Dopo l’avvio della fase di richiesta del codice lotteria da parte dei clienti, i negozianti si pongono interrogativi sulla possibilità di non aderire alla misura, parte del piano anti-evasione in avvio dal primo gennaio 2021. 

La lotteria degli scontrini va poco a genio ai negozianti, ed il motivo è presto detto. La promozione del gioco a premi di Stato dal prossimo anno affianca, alla promessa di premi in denaro di consistente importo, il bisogno di adeguare i registratori di cassa già in uso, compresi coloro già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici. 

L’adeguamento non avviene a titolo gratuito, bensì comporta – in una fase economica già alquanto pesante – l’obbligo di sobbarcarsi ulteriori spese per rimanere al passo con gli sviluppi in ambito fiscale. Prima di assumere in analisi la specifica normativa, sottolineiamo che non è previsto alcun genere di sanzione per il negoziante che preferirà non acquisire il codice lotteria dei consumatori. Tuttavia questi avranno la facoltà di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate. È, invece, obbligatorio adeguare i registratori di cassa telematici. 

I doveri dell’esercente

serie scontrini

Per l’esercente non è obbligatorio registrare e inoltrare il codice lotteria del consumatore e l’omissione non viene sanzionata dal legislatore. Sul provvedimento inerente alla mancata adesione alla manovra in via di sperimentazione si sono intrattenute lunghe discussioni nel recente periodo.  

In principio il decreto Fiscale, associato alla Legge di Bilancio 2020, aveva statuito una sanzione pecuniaria da un limite minimo di 100 euro a un limite massimo di 500 per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed evitato di spedire i dati della prestazione o della cessione all’Amministrazione finanziaria.  

In sede di conversione del decreto si è cancellata la misura punitiva, sostituita dalla facoltà di delazione da parte del clienti. Questi, secondo quanto sancito dal decreto n. 124 del 2019, art. 20, l. c) avrano la facoltà di comunicare, in modalità telematica, la circostanza all’Erario, mediante una sezione dedicata del sito web Lotteria. 

La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni a cui attingeranno sia l’Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza per il collaudo delle attività di analisi del rischio evasione. Dunque, cosa accadrà, in concreto, all’esercente? L’analisi del rischio costituisce uno dei preliminare fattori all’avvio dei controlli fiscali; quindi il punteggio di affidabilità del negoziante sarà condizionato dalla delazione del consumatore. 

Sebbene non disponga una sanzione diretta nel caso di mancata adesione alla lotteria degli scontrini, la controversa norma apre la strada agli invasivi controlli di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. 

Registratori di cassa

disegno lotteria degli scontrini

Dopo aver evidenziato a più riprese che non sussistono sanzioni di nessun tipo in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, all’esercente resta comunque in capo l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa attualmente utilizzati, anche per quanto riguarda pure quelli già pronti all’avvio dello scontrino elettronico a pieno regime, oltre a quelli tuttora non ancora aggiornati alla memorizzazione e all’invio dei corrispettivi in forma telematica. 

L’adempimento è correlato direttamente all’avvio della lotteria degli scontrini. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 30/06/2020, sono contenute le nuove direttive tecniche, in seguito alla proroga stabilita dal decreto Rilancio in ambito di archiviazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. 

Alla luce dell’emergenza epidemiologica in Italia, il decreto n. 34 del 2020, art. 140, ha modificato i termini di adeguamento all’obbligo dell’archiviazione dei corrispettivi, spostando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021, accanto al parallelo rinvio della lotteria degli scontrini. La doppia proroga ha rinviato il termine di entrata in vigore del nuovo tracciato relativo ai dati dei corrispettivi telematici e all’adeguamento dei registratori telematici. Un adempimento al quale è impossibile sfuggire e che rende sostanzialmente imprescindibile l’adozione degli strumenti in uso, così da renderli congrui alla trasmissione dei dati per la lotteria degli scontrini. La scadenza finale è fissata al primo gennaio del prossimo anno. 

I motivi delle proteste sono da imputare ai costi correlati, poiché il registratore di cassa non è a costo zero ed è questo l’aspetto che grava nella fase di lancio della lotteria. Sebbene rientri tra le strategie utili per contenere il fenomeno dell’evasione dei tributi, la riffa dello Stato prende corpo in una fase storica certamente complicata per le imprese. Le probabilità di un’ennesima proroga sono praticamente ridotte a zero, ciononostante c’è chi spera nell’introduzione di un nuovo incentivo fiscale per l’adeguamento telematico. L’onere del Fisco digitale sarebbe meglio non farlo ricadere sugli esercenti, visti e considerati i forti disagi già patiti, con i pesanti contraccolpi economici del Coronavirus