Il testo legislativo italiano riconosce vari benefici al lavoratore dipendente che assiste un familiare affetto da disabilità, tra i quali i più rilevanti sono i cosiddetti permessi legge 104 e il congedo straordinario.
Legge 104: la differenza tra permesso e congedo
La differenza è chiara. I permessi costituiscono delle assenze concesse al dipendente ogni mese, affinché abbia la possibilità di assistere un familiare con handicap riconosciuto in situazione di gravità. Il congedo è un’aspettativa straordinaria retribuita, pari a 2 anni per ciascun disabile nell’arco della vita lavorativa. Spetta a colui che assiste un famigliare convivente (convivenza non richiesta qualora si segua un figlio) a cui è riconosciuto un handicap in situazione di gravità.
Il grado di parentela o affinità richiesto per avvalersi della legge 104 cambia a seconda del beneficiario. In definitiva, chi ha diritto di accedere ai permessi non coincide integralmente con quello in facoltà di godere del congedo. Oltretutto la misura è concessa esclusivamente ai parenti più stretti. E, riguardo al congedo straordinario, il requisito della convivenza è generalmente richiesto.
Chi ne ha diritto
Hanno nello specifico diritto ai permessi retribuiti:
- i genitori;
- il coniuge, o il partner dell’unione civile, o il convivente di fatto, come risultante dalla dichiarazione anagrafica;
- i parenti e affini entro il 2° grado;
- i parenti e affini entro il 3° grado, se il coniuge (o la parte dell’unione civile) o genitori o, ancora, il convivente del disabile ha compiuto i 65 anni oppure sono deceduti, mancanti o a loro volta affetti da patologie invalidanti a carattere permanente
Il congedo straordinario spetta nell’ordine:
- al coniuge (o unito civilmente);
- alla madre o al padre, anche adottivi;
- ad uno dei figli conviventi, anche adottivi
- ad uno dei fratelli o sorelle;
- al parente o all’affine entro il 3° grado.