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Bonus 1000 euro: occhio alla scadenza dei termini per richiederlo

Si allunga il tempo utile disponibile per avanzare la domanda per le indennità una tantum introdotta dall’art. 15 del decreto Ristori. Le autorità governative hanno, infatti, stabilito di posticipare la scadenza per l’ottenimento della misura contributiva, corrisposta ad alcune categorie di cittadini italiani. Il nome tipicamente affibbiato, Bonus 1000 euro, è stato chiamato così per evidenziare la consistenza dell’assegno erogato ai soggetti che ne hanno diritto. A scanso di equivoci lo ribadiamo, cosicché la manovra risulti di più facile comprensione e intendimento: la somma è corrisposta una tantum, vale a dire in un’unica soluzione. Una volta accreditato l’importo sul conto corrente del beneficiario, non sarà più, dunque, accordata la stessa prestazione, avente naturale assistenziale. 

L’istanza per trarre godimento del bonus 1000 euro, una indennità onnicomprensiva, deve essere infatti avanzata dai lavoratori che non l’hanno percepita in base al decreto Agosto (decreto legge n. 104/2020, art. 9) entro il termine nuovo del 18 dicembre 2020, anziché entro il 30 novembre 2020, come era stato in origine stabilito dal decreto Ristori. Al tempo stesso, si rinvia pure il termine per erogare la misura economica per gli enti competenti, che sarà erogata ai lavoratori entro il 31 dicembre 2020. Insomma, le parti coinvolte avranno modo di assolvere al versamento dell’incentivo entro la fine dell’anno.

Lo ha reso noto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la circolare n. 137 diramata il 26 novembre 2020 che, proprio sul filo di lana, detta i necessari chiarimenti per domandare e incassare le indennità una tantum sancite dal decreto Ristori e dirette alla tutela di precise categorie di lavoratori, le cui attività sono state colpite dalla crisi epidemiologica da Coronavirus. Difatti, il propagarsi dei contagi ha sortito effetti non indifferenti nella nostra popolazione e, in generale, in tutto il mondo. Il Consiglio dei Ministri, presieduto da Giuseppe Conte, si è ritrovato praticamente costretto ad adottare degli interventi correttivi. Dopo lo scoppio della pandemia risalente alla scorsa primavera, l’allarme sembrava fosse parzialmente rientrato. Una pia illusione, dato l’evolversi degli eventi. La negligenza di tanti, purtroppo, ci ha fatti ripiombare nell’incubo e la suddivisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse ne è stata la più logica conseguenza. 

Mentre scriviamo delle Regioni hanno migliorato la loro situazione effettiva. Lo hanno testimoniato i numeri raccolti nelle scorse settimane. Sebbene di natura drastica, i piani varati dal Governo hanno portato ad alcuni progressi, per esempio in Lombardia, passata dalla zona rossa alla zona arancione. 

Lavoratori che hanno fruito dell’indennità in base al decreto Agosto

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La nuova erogazione del decreto Ristori concessa una tantum è stata, in primis, riconosciuta alle seguenti categorie di prestatori d’opera che hanno già goduto della medesima indennità in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto Agosto (DL 14/08/2020, art. 9, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020), fin da allora accordata nella misura di 1.000 euro:

  • addetti alle vendite a domicilio;
  • autonomi occasionali;
  • intermittenti alle vendite a domicilio;
  • operatori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori degli stabilimenti termali e del turismo;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • i soggetti stagionali e lavoratori in somministrazioni dei settori degli stabilimenti termali e del turismo. 

Lavoratori che non hanno fruito dell’indennità del decreto Agosto 

E chi è rimasto fuori? Se lo sono chiesti in tanti e le proteste pervenute a chi di dovere hanno spinto ad assumere dei provvedimenti in corsa. Per gli operatori stagionali attivi nei settori degli stabilimenti termali e del turismo, che non hanno già goduto del Bonus 1.000 euro di cui al decreto legge n. 104 del 2020, articolo 9, il decreto Ristori prevede il riconoscimento di un bonus mille euro purché dimostrino di essere in possesso di una precisa serie di requisiti: 

  • cessazione involontaria di un rapporto lavorativo – con la suddetta qualifica – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 (di entrata in vigore del decreto Ristori), con un datore di lavoro operativo nei settori produttivi degli stabilimenti termali e del turismo;
  • aver svolto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, la prestazione lavorativa – con un datore di lavoro rientrante nei settore sopracitati e con la qualifica di stagionali – per almeno 30 giornate;
  • non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di trattamento pensionistico diretto, alla data del 29 ottobre 2020.  

Per i prestatori d’opera in somministrazione, impiegati all’interno di aziende utilizzatrici attive nel settore degli stabilimenti termali e del turismo, la nuova indennità è conferita a patto che siano accertati i seguenti requisiti:

  • cessazione involontaria di un rapporto lavorativo – con la suddetta qualifica – nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 29/10/2020 (di entrata in vigore del decreto Ristori), con un datore di lavoro operativo nei settori produttivi degli stabilimenti termali e del turismo;
  • aver svolto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, la prestazione lavorativa – con un datore di lavoro rientrante nei settore sopracitati e con la qualifica di stagionali – per almeno 30 giornate;
  • non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di trattamento pensionistico diretto, alla data del 29 ottobre 2020.  

Insomma, valgono le direttive in precedenza indicate con riferimento ai lavoratori stagionali attivi nei comparti del turismo e degli stabilimenti termali. L’INPS fornisce, inoltre, una importante puntualizzazione: per entrambe le categorie individuate sopra è ammesso l’accesso al bonus 1000 euro anche a favore di quegli operatori che hanno instaurato e comunque cessato un rapporto di lavoro subordinato alla data del 29 ottobre 2020, in seguito alla conclusione del rapporto lavorativo in somministrazione o con qualifica di stagionale. 

Dopodiché l’INPS riporta la tabella contenente le attività economiche attribuibili ai settore degli stabilimenti termali e del turismo per cui può essere concessa un’indennità.

Lavoratori dipendenti stagionali

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Nonostante le misure siano principalmente indirizzate ai soggetti coinvolti nel turismo e negli stabilimenti termali, il decreto legge in questione statuisce un’indennità pure ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ad altri comparti. I presupposti chiave, in assenza dei quali è negata la misura del Governo, sono che:

  • il rapporto di lavoro venga involontariamente concluso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020;
  • abbiano svolto nel predetto arco temporale la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate;
  • alla data di presentazione della domanda, non siano percettori di altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato – fatta eccezione per la titolarità di uno di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. 

Lavoratori intermittenti

L’indennità spetta a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli artt. 13-18 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che abbiano svolto la prestazione per un limite minimo di 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente. Alla data di inoltro della domanda, tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta eccezione per la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente. 

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sottolinea poi che sono destinatari del Bonus 1.000 euro:

  • i lavoratori che siano stati titolari di rapporto di lavoro di tipologia intermittente con indennità di disponibilità e obbligo di risposta alla chiamata;
  • i lavoratori che siano stati titolari di rapporto di lavoro di tipologia intermittente senza indennità di disponibilità e obbligo di risposta alla chiamata.

Lavoratori autonomi occasionali

Hanno accesso all’indennità i lavoratori autonomi, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e sprovvisti di partita IVA, che: 

  • siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e per tale motivo, alla data del 17 marzo 2020, risultino già iscritti alla Gestione Separata (legge n. 335 del 1995, art. 2, co. 26) e con accredito – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 – di almeno un contributo mensile;
  • siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) nell’arco temporale compreso tra il 01/01/2019 ed il 29/10/2020 e non abbiano in essere alla data del 30 ottobre 2020 un contratto di tale tipologia in essere;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto né di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta eccezione per la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente -, alla data di presentazione della domanda.  

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Con lavoratori incaricati alle vendite a domicilio ci si riferisce ai lavoratori di cui all’art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 che: 

  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto né di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta eccezione per la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente -, alla data di presentazione della domanda;
  • risultino titolari, al 29 ottobre 2020, di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ex lege 335/95, non siano iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e per l’anno 2019 possano far valere un reddito annuo superiore a 5 mila euro.  

Lavoratori a tempo determinato dei settori degli stabilimenti termali e del turismo

Per accedere all’indennità onnicomprensiva i lavoratori a termine dei settori degli stabilimenti termali e del turismo: 

  • alla data del 29 ottobre 2020 non devono essere titolari né di rapporto di lavoro dipendente né di trattamento pensionistico diretto;
  • devono fare valere la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente stagionale o a tempo determinato nel settore degli stabilimenti termali e del turismo della complessiva durata pari ad almeno 30 giornate, nel corso dell’anno 2018;
  • devono essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente nei medesimi settori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, della durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. 

Per l’identificazione dei settori si rimanda alla Tabella codici ATECO indicata in precedenza.

Lavoratori dello spettacolo

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Il bonus 1.000 euro è un’indennità onnicomprensiva rivolta pure agli operatori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Essi hanno il compito di far valere almeno 30 contributi giornalieri versati – tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 – al Fondo, da cui sia derivato un reddito pari o inferiore a euro 50 mila e, alla data del 29 ottobre 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto. 

L’indennità è riconosciuta pure ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno la facoltà di far valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nell’intervallo temporale tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, da cui sia derivato un reddito pari o inferiore a euro 35 mila; inoltre, al 29 ottobre 2020, non devono percepire alcuna forma di trattamento pensionistico. 

Come presentare la domanda

Lavoratori già beneficiari dell’indennità del decreto Agosto

Per ricevere le indennità una tantum del decreto Ristori, i lavoratori già fruitori dell’indennità onnicomprensiva con il decreto Agosto non hanno l’onere di presentare una nuova istanza, in quanto l’INPS erogherà d’ufficio la stessa con le medesime modalità mediante le quali è stato effettuato il versamento dell’indennità onnicomprensiva in base al decreto Agosto. 

Altri lavoratori

I lavoratori che, invece, non hanno ricevuto l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del DL n. 104 del 2020 hanno la facoltà di avanzare domanda per l’indennità del decreto Ristori entro la (nuova) data del 18 dicembre 2020. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fa slittare, come abbiamo già detto in apertura, il termine di presentazione della richiesta, inizialmente fissato al 30 novembre 2020 dal decreto Ristori, prendendo atto della natura di tale termine, non decadenziale, su conforme parere ministeriale. 

In via esclusivamente telematica, la domanda va inviata direttamente all’INPS mediante il suo portale istituzionale con le seguenti credenziali:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • in alternativa, il vecchio PIN INPS (preso atto che dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0)

Onde evitare di commettere errori, è concessa pure la possibilità di ricorrere agli Enti di Patronato attraverso il servizio di Contact Center integrato. Appena entrerà in funzione, l’INPS darà comunicazione apposita dell’avvenuto rilascio del servizio online.