L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul Superbonus 110%. Un’agevolazione prevista dal decreto Rilancio. Alza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica. O di interventi antisismici. Ma anche installazione di impianti fotovoltaici. O delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Anzitutto, accedono all’agevolazione anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile. Che sostengono la spesa per i lavori. Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative che rientrano nella sfera privata.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Dal 15 ottobre 2020, per il Superbonus sarà possibile comunicare l’opzione per cedere un credito di imposta. Al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, due possibilità. Primo: un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Fino a un importo massimo pari al corrispettivo. Anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Secondo: la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti. Compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese sostenute nel periodo d’imposta. Comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. E in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento? La detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese nel periodo d’imposta nei confronti di ognuno.