La RITA (o Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) permette di accedere alla pensione con cinque o dieci anni in anticipo, a seconda del caso specifico. Ne ha diritto chi ha aderito per tempo ad un fondo pensione. Il requisito contributivo minimo richiesto per beneficare della RITA è almeno cinque anni in un fondo previdenziale complementare.
Questa non è l’unica condizione stabilita dal legislatore affinché venga riconosciuta. Alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è possibile inoltre accedere se disoccupati da lungo tempo. Se così è, l’età pensionale viene anticipata di dieci anni, quindi a 57 anni.
Per avere diritto alla RITA sono necessari i seguenti presupposti:
RITA: Anticipo di 5 anni
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare;
- Interruzione del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo);
- Requisito minimo contributivo di 20 anni;
- Non più di 5 anni alla maturazione dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia (pari a 62 anni).
Anticipo di 10 anni
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare;
- Disoccupazione superiore a 2 anni (successiva alla cessazione del rapporto lavorativo)
- Requisito minimo contributivo di 20 anni
- Non più di 10 anni alla maturazione dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia (pari a 57 anni)
Sul piano fiscale la RITA gode di un regime agevolato. Subisce una ritenuta a titolo d’imposta, senza ulteriori maggiorazioni comunali o regionali. L’aliquota è del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno superiore al 15esimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.
In confronto alle altre forme di prestazioni di previdenza complementare, la RITA permette di applicare dal 9% al 15% al montante selezionato per la rendita. Non sono previste finestre mobili. Si percepisce dal momento dell’accoglimento della domanda fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia. La rendita verrà erogata in tutto in parte in maniera frazionaria a seconda della volontà dell’iscritto e del capitale previdenziale accumulato. Nel caso di richiesta parziale vige la normativa ordinaria.