Lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus ha sortito effetti pesanti sull’economia nazionale e su quella mondiale. Molte famiglie italiane stanno vivendo una fase storica estremamente delicata. Pertanto, diversi lavoratori stentano a comprendere quali sono i diritti in ambito di indennità di disoccupazione NASpI. Per vedersi riconosciuta la somma, è obbligatorio rispettare precisi requisiti lavorativi e contributivi. Un dubbio è particolarmente assillante, ossia se il periodo di cassa integrazione possa negativamente incidere sull’indennità.
Il chiarimento dell’Inps su cassa integrazione e NASpI
Per poter accedere alla NASpI è essenziale il versamento di 13 o più settimane di contributi nei 4 anni precedenti il licenziamento; e almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti. Con cassa integrazione a zero ore si intende che il dipendente non si è mai recato al lavoro. Laddove questa sia prolungata, il dubbio è di compromettere la rispettiva posizione nei confronti dello Stato. Attraverso la circolare 142 emanata nel 2015, l’Inps ha diramato i dubbi. Secondo quanto riferisce l’ente pensionistico, i periodi vanno considerati come neutri. In entrambe le circostanze, ossia sia nella determinazione dei 4 anni dove ricercare il minimo requisito contributivo sia con riferimento nei 12 mesi in cui rilevare i 30 giorni di effettiva attività.
Quindi i lavoratori in cassa integrazione non avranno il compito di prendere in esame il periodo nella spettanza della NASpI. Esso sarà considerato neutro allungando, di conseguenza, l’intervallo di osservazione di un tempo pari a quello di durata della casa integrazione.
Due cose distinte
Tirando le somme, la NASpI e la cassa integrazione sono due cose distinte e in nessun modo il periodo coperto dalla casa integrazione sarà decurtato da quello spettante di NASpI. L’indennità di disoccupazione, perciò, spetterà al soggetto facente richiesta per l’intero tempo maturato; in relazione alle settimane di contributi conteggiati nei quattro anni (tolto il periodo di cassa integrazione) che hanno preceduto la conclusione del rapporto professionale mediante licenziamento.