La circolare Inps n. 107/2020 ha dato delucidazioni sulle pensioni di invalidità che avranno diritto all’incremento operativo dal prossimo 2 novembre. Il nuovo trattamento amplia la platea di beneficiari, estesa a tutti gli invalidi civili al 100%, senza attendere il raggiungimento dei 60 anni. Chi tra di loro percepisce l’indennità di accompagnamento vuole conoscere se ciò farà aumentare il reddito e, dunque, determinarne l’esclusione.
Pensioni di invalidità: aumento a partire dal 2 novembre
L’aumento delle pensioni di invalidità a partire dal 2 novembre è frutto della sentenza, mediante cui la Corte Costituzionale ha definito illegittimo un corrispettivo, che non permettesse, ai titolari dell’assegno, una somma adeguata al soddisfacimento delle esigenze più elementari di vita quotidiana. Per via delle direttive prossime a entrare in vigore l’importo passa da 286,81 a 651,51 euro ed è prevista pure la tredicesima mensilità.
A novembre, tuttavia, la cifra arriverà a 2 mila euro in quanto l’incremento scattava dallo scorso 20 luglio, pertanto, con il primo assegno, gli aventi diritto recuperano gli arretrati, in una soluzione ‘una tantum’. Con la pensione di invalidità di novembre si riconoscono, insomma, gli ultimi undici giorni di luglio più gli interi mese di agosto, settembre e ottobre.
I criteri da rispettare
Per avere accesso all’incentivo bisogna rispettare alcuni criteri. In tal senso concorrono (anche se del coniuge) i redditi:
- assoggettabili ad IRPEF;
- esenti da IRPEF;
- tassati alla fonte;
- assoggettabili a tassazione corrente;
- assoggettabili a tassazione separata.
Non concorrono, invece, alla formazione del reddito:
- indennità di accompagnamento;
- trattamenti di famiglia;
- pensioni di guerra;
- reddito della casa di abitazione;
- importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2020, art. 70, c. 7;
- indennizzo a favore dei soggetti colpiti da complicanze irreversibili derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
L’indennità di accompagnamento non concorre perciò alla formazione del reddito nel stabilire i requisiti per l’importo maggiorato.