Cade il blocco dei licenziamenti: il Governo Conte ha deciso così. Tutto era stato bloccato durante il periodo peggiore della pandemia di Covid. Ma adesso le cose cambiano. Da ieri, 18 agosto, è scattata la proroga “mobile” del blocco dei licenziamenti, legato all’utilizzo della Cig d’emergenza, tutte e 18 le nuove settimane. O, in alternativa, dell’esonero contributivo fino a 4 mesi. Allungandolo tra metà novembre e fine anno.
Qual è la differenza? Fino al 17 agosto, il blocco dei licenziamenti era generalizzato. Oggi è flessibile. Lo dice l’articolo 14 del decreto 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto. Chi deve aver paura di essere licenziato?
Uno: niente stop ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività. Due: l’azienda licenzia con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo: i lavoratori escono dall’azienda e beneficiano di un incentivo all’esodo da parte del datore. Tre: licenziamenti in caso di fallimento.
Restano un po’ di dubbi. Anzitutto, è possibile licenziare al termine della fruizione della cassa integrazione, ossia quando l’impresa ha esaurito tutte le 18 settimane? Il divieto di licenziamento opera se l’azienda non può ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, avendo deciso di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa? Le procedure di licenziamento collettivo, avviate a ridosso del 23 febbraio 2020, e non riconducibili alla causale Covid, possono essere riprese? Regole poco chiare. Con possibili controversie giuridiche. E tensioni sociali in autunno. Anche perché i lavoratori licenziati, dopo i mille sacrifici in lockdown, si confronteranno con costi della politica esorbitanti: qualcosa non quadra.