Si allungano le scadenze fiscali per il pagamento del secondo acconto di novembre. Secondo, infatti, quanto stabilisce l’art. 92 della bozza del Decreto Agosto, le partite Iva soggette ad Isa e rientranti nel regime forfettario potranno versare il secondo acconto Irpef, Ires e Irap, previsto nel mese di novembre, entro il 30 aprile 2021. Insomma, viene slittato di cinque mesi il termine ultimo per ottemperare alle prestazioni previste dal legislatore.
La misura, però, non è concessa a tutti, senza discriminazioni di sorta. Potranno infatti beneficiare dell’agevolazione solamente i lavoratori che, rispetto all’anno precedente, hanno registrato un sensibile decremento del fatturato e dei corrispettivi, a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative politiche di contenimento adottate dal Governo. Vediamo dunque meglio in che consiste.
Slittano le scadenze fiscali
Già i precedenti decreti, emanati dall’esecutivo al fine di contrastare la pandemia da Covid-19 e la crisi che ne è immediatamente conseguita, avevano spinto a una piccola proroga del saldo 2019 e del primo acconto 2020, dal 30 giugno al 20 luglio.
Ora i provvedimenti intrapresi mirano a favorire le categorie maggiormente colpite da quanto accaduto negli scorsi mesi. Con il Decreto Agosto, le prossime scadenze fiscali dovrebbero distare parecchio più in là in confronto a quelle ordinarie, passando da novembre alla fine di aprile.
Il fatturato deve essere calato di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019
La proroga, come già sottolineato in apertura, riguarda il secondo acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap. A goderne i soggetti Isa e i titoli di regime forfettario che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019 (gennaio-giugno).
Comunque, è opportuno specificarlo, al momento si tratta esclusivamente di una bozza del Decreto Agosto. Per maggiori informazioni o ulteriori certezze in merito a tale provvedimento occorrerà attendere la lettura dei testi definitivi.