Quando c’è una gara d’appalto, è escluso chi ha la fedina penale sporca per un grave reato. Ora sarà così anche per gli evasori fiscali. Col decreto Semplificazione del Governo Conte, c’è l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici. Quando? Se imprese o professionisti non hanno ottemperato al versamento di tasse e contributi. L’esclusione può essere proposta dalla stazione appaltante anche nel caso in cui gli accertamenti siano non definitivi, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione. Lo riporta italiaoggi.it.
Questa norma anti evasori fiscali si è resa necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2018/2273: non in conformità alle direttive europee contratti pubblici. L’Ue ha contestato allo Stato italiano un punto: la disposizione del comma 4 del citato articolo 80 del codice dei contratti pubblici. Motivo? Contrasta con le direttive comunitarie. Non consente alla stazione appaltante di escludere dalle procedure di gara un operatore che non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte.
Per grave violazione deve intendersi, limitatamente a quelle di natura tributaria, quelle che hanno comportato un omesso versamento di imposte e tasse di ammontare superiore a un certo importo. Con riferimento a quelle di natura contributiva, si deve far riferimento a quelle utilizzate per il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva, sostituito dal Durc online.
Occhio: l’operatore economico potrebbe essere escluso dalla partecipazione alla gara di appalto semplicemente per essere stato raggiunto da un avviso di accertamento del tutto privo di contenuti.