Prima il decreto Rilancio, con l’esonero dal pagamento per l’Imu ad alberghi, ostelli, Hotel, B&B e attività simili, perché gravemente colpiti dal lockdown immediatamente prima l’apertura della stagione estiva. Poi si passò ai cinema, ai teatri e ai locali di spettacolo in genere, anche in questo caso per via delle chiusure per limitare i contagi. Era il decreto Agosto, il terzo decreto dopo quello “Cura Italia” e quello Rilancio.
Adesso il decreto Ristori ed il decreto Ristori bis hanno prodotto nuove esenzioni, e dal momento che ormai la scadenza del saldo Imu è prossima, i chiarimenti sono necessari, soprattutto oggi che l’Italia di fatto è suddivisa in zone in base alla gravità della situazione dei contagi. Senza chiarimenti il rischio è che i contribuenti possano considerarsi esenti quando invece non lo sono o che vadano a pagare quando invece non dovrebbero.
Ed è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a chiarire tutto pubblicando le Faq con tutti i quesiti più importanti. Un atto dovuto dal momento che numerosi sono i dubbi relativi a queste esenzioni, dubbi provenienti da un autentico tourbillon di decreti e normative. Vediamo di approfondire il tutto, chiarendo una volta per tutti a chi e perché l’esenzione è stata assegnata.
Ci sono attività esonerate fin da maggio
Ricapitolando, l’esonero dal pagamento per l’Imu, sia a saldo che per l’acconto è nato con il decreto Rilancio di maggio. Esonerate le strutture legate al turismo che hanno perso mesi e mesi di lavoro con il lockdown e che hanno dovuto riaprire tra mille limitazioni, prima tra tutte quella del numero dei clienti da poter ricevere. Con il decreto agosto, stessa sorte per cinema, teatri, locali da ballo e dello spettacolo in genere, con l’anomalia tutta italiana che l’esenzione è sopraggiunta dopo la scadenza della rata di acconto.
Le categorie catastali per beneficiare dell’esenzione dal saldo Imu, Per quanto concerne cinema, teatri e alberghi sono D3 e D2, naturalmente a condizione che siano i locali dove è esercitata l’attività. La classificazione delle attività tramite i codici ATECO come previsto dai decreti e dai relativi allegati, è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale dell’esenzione, dal momento chè ciò che contano sono le categorie catastali prima citate.
Con il primo decreto Ristori invece, esonerati dal pagamento sono diventati tutti i pubblici esercizi, dai bar ai ristoranti, dai pub alle pasticcerie e alle gelaterie. Si tratta di tutte le attività che dal Dpcm del 3 novembre scorso hanno dovuto prima iniziare a chiudere alle 18:00 (zona gialla) e poi a poter fare solo asporto e consegne a domicilio (zone arancioni e rosse).
L’esenzione in questo senso vale in tutta Italia, a prescindere dal colore della zona, quindi gialla, arancione e rossa. Diverso invece ciò che è stato stabilito invece per il decreto Ristori bis, che ha esteso l’esenzione del saldo Imu in scadenza il 16 dicembre, alle attività come i negozi di commercio al dettaglio.
Esenzioni anche per i negozi al dettaglio, ma solo in lacune Regioni
Per capire se si rientra nelle esenzioni, la prima cosa da verificare è se il codice Ateco della propria attività è tra quelli che sono stati previsti negli allegati ai decreti Ristori. La cosa che il Mef ha deciso di chiarire è che l’esenzione per queste tipologie di attività vale a condizione che il locale dell’attività sia situato in zona rossa.
Il chiarimento è stato necessario per fugare i dubbi di interpretazione che potevano fare capolino dopo l’emanazione del decreto. L’esenzione Imu riguarda quindi alcune attività commerciali di vendita al dettaglio a condizione che la zona di sede sia stata rossa nel periodo compreso tra il 3 novembre 2020 e il 16 dicembre 2020. Esenzione applicabile anche se in questo lasso di tempo la zona abbia cambiato colore dopo le classiche ordinanze del Ministero della Salute e della Cabina di Regia.
In altri termini, il saldo Imu in scadenza il prossimo 16 dicembre non è dovuto per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano determinate attività di vendita al dettaglio a condizione che il Comune sede di tale attività sia stato dichiarato anche per un solo giorno zona rossa. L’esenzione riguarda le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. L’altra condizione è che i proprietari degli immobili siano anche i gestori della medesima attività che gode dell’esenzione come stabilito dall’allegato 2 del decreto Ristori.