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Disoccupazione indennità

Indennità di disoccupazione: diritto anche senza licenziamento definitivo

Per inoltrare domanda dell’indennità di disoccupazione è sufficiente essere stati licenziati. Non occorre né che il provvedimento sia definitivo né ha un qualche rilievo giuridico il fatto che venga successivamente definito illegittimo. In materia di indennità per chi perde la propria occupazione, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha fissato in una recente ordinanza alcuni punti chiave. 

Indennità di disoccupazione il pronunciamento sull’indennità

La disputa legale riguardava l’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) e un lavoratore. Quest’ultimo non aveva riavuto indietro le trattenute sul fondo pensionistico perché, secondo l’ente, non gli spettavano. Ciò poiché, dopo essere stato messo contratto a tempo determinato e in seguito licenziato, era uscita una sentenza, atta a riconoscere come dipendente quel rapporto, con diritto al contratto a tempo indeterminato per l’interessato. 

Questa evoluzione positiva per il prestatore di attività, rammentano i giudici, non pone né in discussione né il licenziamento né il periodo di inattività. Circostanze effettive e, soprattutto, requisiti sufficienti per avanzare richiesta di disoccupazione. Dunque, il fatto che il lavoratore impugni il licenziamento in tribunale non ha importanza ai fini del poter fare o meno richiesta di disoccupazione.

Se ha perso il posto ha la facoltà di inoltrare la domanda per ottenere l’indennità. Le legittimità della cacciata sarà eventualmente oggetto di un successivo esame della problematica, della quale, però, l’Inps non si deve interessare. Laddove il dipendente finisse reintegrato, a quel punto quanto ricevuto  lo restituirebbe, ma esclusivamente a quel punto. 

L’unico elemento che nega il percepimento della disoccupazione è l’effettiva ricostituzione del rapporto, sanciscono i giudici. Vale anche nel caso in cui una sentenza di conversione del rapporto professionale sia stata resa in sede impugnativa del termine contrattuale. Tuttavia, nel caso specifico, ciò non è occorso, perché il lavoratore non è mai stato integrato. Di conseguenza, all’Inps spetterà restituire le trattenute sul trattamento pensionistico.