I contributi a fondo perduto non spettano né ai consorzi tra imprese né ai coadiuvanti dell’imprenditore agricolo. Lo chiarisce la circolare numero 25/E del 20 agosto 2020. Tuttavia, viene sancita l’apertura ai consorzi che svolgono la propria attività in autonomia. Peccato che le risposte paiono arrivare in ritardo, in quanto la scadenza ordinaria per le richieste è stata fissata al 13 agosto 2020.
Contributi a fondo perduto: no ai coadiuvanti dell’imprenditore agricolo, nì ai consorzi
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono esplicitati dall’art. 25 del decreto Rilancio. La circolare entra subito nel merito della questione per quanto riguarda i coadiuvanti dell’imprenditore agricolo. In considerazione dell’ambito soggettivo, e ferme restando le esclusioni già precedentemente definite, il contributo spetta unicamente all’impresa agricola e di conseguenza non è riconosciuto pure ai coadiuvanti dell’imprenditore. Per i consorzi viene invece ribadita l’esclusione ma con un’apertura.
La domanda seguente fa riferimento ai consorzi fra imprese rientranti ai soggetti Ires, con attività esterna, che non ribalta costi e ricavi. Hanno diritto a godere del beneficio? Qualora i soggetti abbiano richiesto ed ottenuto il fondo, il quesito è come fare a regolarizzare la posizione. Anche in tal caso viene esclusa la possibilità per ragioni di ordine logico sistemico.
L’Amministrazione finanziaria apre però ai consorzi che:
- conducono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate;
- acquisiscono rappresentanza esterna.
Premesse le suddette condizioni, possono comunque fruire dei contributi a fondo perduto Covid-19 in relazione alle attività autorizzate agli stessi.
Come regolarizzare la posizione
Il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 prevede che laddove la domanda sia stata ammessa al pagamento non è possibile trasmetterne di ulteriori, mentre è consentito presentare una rinuncia. Se la rinuncia avviene prima che il contributo venga accreditato su conto corrente postale o bancario le sanzioni non si applicano.
Le sanzioni non sono elevate pure laddove la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione e sulla portata della norma tributaria. In tal caso, il soggetto che ha percepito la somma la restituirà, comprensiva dei relativi interessi.
.