Le aziende avranno la possibilità di prorogare o rinnovare fino al 31 dicembre 2020 i contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi. La durata complessiva del contratto non deve superare i 24 mesi e l’estensione può avvenire una sola volta, anche senza causale, cioè senza fornire motivazione specifica.
È quanto sancisce il Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, in modifica di quanto stabilito dal precedente Decreto Rilancio. I provvedimenti non hanno carattere permanente, bensì temporaneo, legati esclusivamente all’attuale situazione di emergenza.
Contratti a termine: cosa stabilisce il Decreto Agosto
Tra le diverse novità contenute nel testo quella di prorogare o rinnovare tutti i contratti a termine e non solamente quelli in vigore al 23 febbraio 2020. Ciò significa che sono compresi pure i rapporti avviati dopo tale data, purché si concludano entro la fine dell’anno, ultimo giorno utile per attuare la proroga o il rinnovo.
Come già sopra indicato, la modifica introdotta dal Decreto Agosto dispone che eventuali proroghe o rinnovi rispettino il tetto massimo complessivo di 24 mesi e siano effettuati una sola volta (una tantum). Mettendo ad esempio che il contratto a termine tra il committente e il lavoratore sia stato sottoscritto in data 15 novembre 2019 e scada il 15 novembre 2020, si potrà estendere la durata fino al 15 novembre 2021, ma non oltre.
Non è obbligatoria la causale
Tuttavia, non sarà obbligatorio esplicitare una causale per prolungare il rapporto professionale a tempo determinato. Eccetto che la proroga o il rinnovo del contratto superi il limite massimo dei 12 mesi. In tal caso, sarà possibile farlo solamente per una delle seguenti motivazioni:
- esigenze legate a temporanei incrementi, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività di impresa.
La nuova normativa fa riferimento anche alla categoria dei lavoratori in somministrazione.