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Cessione credito bonus affitti

Cessione crediti bonus affitto per ente pubblico

Arrivano importanti chiarimenti per quanto riguarda la cessione crediti bonus affitto. Per la compensazione, riporta l’Agenzia delle Entrate, è sempre necessario impiegare il modello F24, anche quando a riceverli è un istituto pubblico. Con la risposta all’interpello n. 420 del 30 settembre 2020 l’Amministrazione finanziaria riprende parola pure sulle istruzioni che ciascun cessionario ha l’onere di seguire e sul giusto codice tributo da indicare nel corso della compilazione.

Cessione credito bonus affitto: le direttive sulla compensazione

A dare lo spunto per riprendere in analisi le regole è un caso pratico. Protagonista è un ente che ha incassato i crediti di imposta inerenti al bonus affitto per gli immobili non a destinazione abitativa dai conduttore dei locali di cui è proprietario. Nel messaggio inoltrato all’Amministrazione finanziaria, chiede direttive sul modo in cui usufruire della compensazione del credito di cui ha beneficio, successivamente alla cessione. Ciò premesse alcune condizioni particolari:

  • è un ente titolare di contabilità speciale di tesoreria unica e per i pagamenti ricorre al modello F24 Enti Pubblici;
  • mediante la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 sono stati stabiliti i codici tributi da inserire nel documento ma non quelli per l’F24 EP. 

In risposta, il Fisco chiarisce che, anche laddove a godere della misura sia un ente pubblico, le modalità di utilizzo in compensazione rimangono immutate. Occorre comunque la compilazione del modello F24 ordinario. I crediti di imposta del bonus affitto sono principalmente rivolti a soggetti privati, perciò non è previsto l’F24 EP, tipicamente adoperato per procedere con il pagamento dell’Irap, dei tributari comunali ed erariali, dei contributi previdenziali, delle ritenute alla fonte e dei premi INAIL da parte degli enti pubblici.

I codici tributo validi

L’AdE ricorda poi le direttive generali da applicare per godere in compensazione dei crediti attinenti al bonus affitto, ottenuti in seguito ad una cessione, e riporta i codici tributo validi:

  • 6930 per botteghe e negozi;
  • 6931 per i canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda.